Art. 2.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      2. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in assenza dei citati pareri.